Principi
fondamentali
Art. 1. L'Italia è una Repubblica democratica fondata
sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la
esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
Art. 2.
La Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia
come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e sociale.
Art.
3. Tutti i
cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.
Art.
4. La
Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro
e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le
proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale
della società.
Art.
5. La
Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le
autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato
il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi
ed i metodi della sua legislazione alle esigenze
dell'autonomia e del decentramento.
Art.
6. La
Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche.
Art.
7. Lo Stato e
la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai
Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle
due parti, non richiedono procedimento di revisione
costituzionale.
Art.
8. Tutte le
confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla
legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica
hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in
quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla
base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9.
La Repubblica
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione.
Art.
10.
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute. La
condizione giuridica dello straniero e regolata dalla legge in
conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo
straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo
esercizio delle liberta democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della
Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati
politici.
Art.
11. L'Italia
ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta degli
altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli
altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali
rivolte a tale scopo.
Art.
12. La
bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde
bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali
dimensioni.
PARTE I:
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
Rapporti
Civili
Art. 13.
La libertà
personale è inviolabile. Non e ammessa forma alcuna di
detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né
qualsiasi altra restrizione della liberta personale, se non
per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e
modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di
necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge,
l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti
provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore
alla autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle
successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano
privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e
morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di
liberta. La legge stabilisce i limiti massimi della
carcerazione preventiva.
Art. 14.
Il domicilio
è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o
perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti
dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della
liberta personale. Gli accertamenti e le ispezioni per
motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e
fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15.
La libertà e
la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può
avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria
con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16.
Ogni
cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi
parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la
legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di
sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da
ragioni politiche. Ogni cittadino e libero di uscire dal
territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli
obblighi di legge.
Art. 17.
I cittadini
hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per
le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è
richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve
essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle
soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità
pubblica.
Art. 18.
I cittadini
hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione,
per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che
perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante
organizzazioni di carattere militare.
Art. 19.
Tutti hanno
diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in
qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda
e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non
si tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20.
Il carattere
ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una
associazione od istituzione non possono essere causa di
speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami
fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni
forma di attività.
Art. 21.
Tutti hanno
diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La
stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato
dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la
legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di
violazione delle norme che la legge stessa prescriva per
l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi
sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo
intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della
stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia
giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre
ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se
questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il
sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto. La
legge può stabilire, con norme di carattere generale, che
siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa
periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli
spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon
costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a
prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22.
Nessuno può
essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica,
della cittadinanza, del nome.
Art. 23.
Nessuna
prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non
in base alla legge.
Art. 24.
Tutti
possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in
ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai
non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e
difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge
determina le condizioni e i modi per la riparazione degli
errori giudiziari.
Art. 25.
Nessuno può
essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che
sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno
può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi
previsti dalla legge.
Art. 26.
L'estradizione del cittadino può essere
consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle
convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere
ammessa per reati politici.
Art. 27.
La
responsabilità penale è personale. L' imputato non e
considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le
pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso
di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle
leggi militari di guerra.
Art. 28.
I funzionari
e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono
direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e
agli enti pubblici.
Rapporti
Etico-Sociali
Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia
come società naturale fondata sul matrimonio. Il
matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei
coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia
dell'unità familiare.
Art. 30.
È dovere e
diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli,
anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità
dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro
compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del
matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i
diritti dei membri della famiglia legittima. La legge
detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31.
La
Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze
la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti
relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo
gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 32.
La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce
cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato
a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione
di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 33.
L'arte e la
scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La
Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed
istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La
legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non
statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena
libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È
prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e
gradi di scuole o per la conclusione di essi e per
l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni
di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di
darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi
dello Stato.
Art. 34.
La scuola è
aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per
almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica
rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni
alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere
attribuite per concorso.
Rapporti
Economici
Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione
professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli
accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare
e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la liberta di
emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge
nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano
all'estero.
Art. 36.
Il
lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla
quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente
ad assicurare a se e alla famiglia un'esistenza libera e
dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa e
stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo
settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può
rinunziarvi.
Art. 37.
La
donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro,
le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le con-
dizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua
essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al
bambino una speciale adeguata protezione. La legge
stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali
norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto
alla parità di retribuzione.
Art. 38.
Ogni
cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari
per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza
sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso
di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati
hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi
ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art. 39.
L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati
non può essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le
norme di legge. È condizione per la registrazione che gli
statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base
democratica. I sindacati registrati hanno personalità
giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione
dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro
con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle
categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40.
Il
diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo
regolano.
Art. 41.
L'iniziativa economica privata è libera. Non può
svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni
perché l'attività economica pubblica e privata possa essere
indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42.
La
proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono
allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è
riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi
di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne
la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La
proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse
generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della
successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato
sulle eredità.
Art. 43.
A
fini di utilità generale la legge può riservare
originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo
indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di
lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di
imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a
fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano
carattere di preminente interesse generale.
Art. 44.
Al
fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di
stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e
vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua
estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed
impone la bonifica delle terre, la trasformazione del
latifondo e la ricostituzione delle unita produttive; aiuta la
piccola e la media proprietà. La legge dispone
provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45.
La
Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a
carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.
La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più
idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il
carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e
allo sviluppo dell'artigianato.
Art. 46.
Ai
fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in
armonia con le esigenze della produzione la Repubblica
riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e
nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47.
La
Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue
forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del
credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla
proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice
e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi
complessi produttivi del paese.
Rapporti
Politici
Art. 48.
Sono
elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno
raggiunto la maggiore età. Il voto e personale ed eguale,
libero e segreto. Il suo esercizio e dovere civico. Il
diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità
civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei
casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Art. 49.
Tutti
i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti
per concorrere con metodo democratico a determinare la
politica nazionale.
Art. 50.
Tutti
i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per
chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51.
Tutti
i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli
uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. La
legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche
elettive, parificare ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni
pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario
al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Art. 52.
La
difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il
servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti
dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di
lavoro del cittadino, ne l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito
democratico della Repubblica.
Art. 53.
Tutti
sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della
loro capacità contributiva. Il sistema tributario è
informato a criteri di progressività.
Art. 54.
Tutti
i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e
di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono
affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con
disciplina ed onore prestando giuramento nei casi stabiliti
dalla legge.
Il
Parlamento
Le Camere
Art. 55.
Il
Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta
comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti
dalla Costituzione.
Art 56.
La Camera
dei deputati è eletta a suffragio universale diretto. Il
numero dei deputati è di seicentotrenta. Sono eleggibili a
deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni
hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione
dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il
numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta
dall'ultimo censimento generale della popolazione, per
seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti.
Art 57.
Il Senato della
Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei
senatori elettivi è di trecentoquindici. Nessuna Regione
può avere un numero senatori inferiore a sette; il Molise ne
ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi
tra le Regioni, previa applicazione del precedente comma, si
effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale
risulta dall'ultimo censimento generale sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 58.
I
senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli
elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto
il quarantesimo anno.
Art. 59.
È
senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi e stato
Presidente della Repubblica. Il Presidente della
Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che
hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo
sociale, scientifico, artistico e letterario.
Art 60.
La Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per
cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere
prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 61.
Le
elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni
dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non
oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano
riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle
precedenti.
Art. 62.
Le
Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di
febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere
convocata in via straordinaria per iniziativa del suo
Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei
suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria
una Camera, e convocata di diritto anche l'altra.
Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il
Presidente e l'Ufficio di presidenza. Quando il Parlamento
si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di
presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a
maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono
pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento
a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta
segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del
Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza
dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei
presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza
speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte
delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di
assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo
richiedono.
Art. 65.
La
legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
con l'ufficio di deputato o di senatore. Nessuno può
appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei
suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e
di incompatibilità.
Art. 67.
Ogni
membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le
sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68.
I
membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le
opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale
appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto
a procedimento penale; ne può essere arrestato, o altrimenti
privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di
commettere un delitto per il quale e obbligatorio il mandato o
l'ordine di cattura. Eguale autorizzazione è richiesta per
trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del
Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.
Art. 69.
I
membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla
legge.
La
formazione delle leggi
Art. 70. La funzione legislativa e esercitata collettivamente
dalle due Camere.
Art. 71.
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a
ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali
sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita
l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di
almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in
articoli.
Art. 72.
Ogni
disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme
del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla
Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con
votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti
abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata
l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme
l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a
commissioni, anche permanenti, composte in modo da
rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in
tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva,
il disegno di legge e rimesso alla Camera, se il Governo o un
decimo dei componenti della Camera o un quinto della
commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera
stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale
con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le
forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. La
procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte
della Camera e sempre adottata per i disegni di legge in
materia costituzionale ed elettorale e per quelli di
delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali, di approvazione di bilanci e
consuntivi.
Art. 73.
Le
leggi sono promulgate dai Presidente della Repubblica entro un
mese dall'approvazione. Se le Camere, ciascuna a
maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano
l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa
stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la
promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse
stabiliscano un termine diverso.
Art. 74.
Il
Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può
con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova
deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge,
questa deve essere promulgata.
Art. 75.
È
indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione,
totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di
legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque
Consigli regionali. Non e ammesso il referendum per le
leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno
diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini
chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta
soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla
votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è
raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La
legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Art. 76.
L'esercizio della funzione legislativa non può essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
Art. 77.
Il
Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare
decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in
casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo
adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori
con la forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per
la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono
convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro
pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i
rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti.
Art. 78.
Le Camere
deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i
poteri necessari.
Art. 79.
L'amnistia e
l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su
legge di delegazione delle Camere. Non possono applicarsi
ai reati commessi successivamente alla proposta di
delegazione.
Art. 80.
Le Camere
autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali
che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o
regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio
od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81.
Le Camere
approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del
bilancio non può essere concesso se non per legge e per
periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con
la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire
nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi
nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 82.
Ciascuna
Camera può disporre inchieste su materie di pubblico
interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una
commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei
vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini
e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria.
Il Presidente della
Repubblica
Art. 83.
Il Presidente della
Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi
membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni
Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia
assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta
ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della
Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due
terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio e sufficiente
la maggioranza assoluta.
Art. 84. Può essere eletto Presidente della
Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di
età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di
Presidente della Repubblica e incompatibile con qualsiasi
altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono
determinati per legge.
Art. 85. Il Presidente della Repubblica è
eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il
termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in
seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per
eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le
Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla
riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i
poteri del Presidente in carica.
Art. 86.
Le
funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che
egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del
Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di
dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente
della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo
Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il
maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca
meno di tre mesi alla loro cessazione.
Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il
capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Puo
inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle
nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la
presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa
del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum
popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei
casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica
i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze
armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito
secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere. Presiede il Consiglio superiore della
magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88. Il Presidente della Repubblica può,
sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una
sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi
sei mesi del suo mandato.
Art. 89. Nessun atto del Presidente della
Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri
proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti
che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge
sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei
ministri.
Art. 90. Il Presidente della Repubblica non è
responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue
funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla
Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal
Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi
membri.
Art. 91. Il Presidente della Repubblica,
prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di
fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione
dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Il
Governo
Il Consiglio dei
ministri
Art. 92. Il Governo della Repubblica è
composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che
costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il
Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio
dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Art. 93. Il Presidente del Consiglio dei
ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano
giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia
delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la
fiducia mediante mozione motivata e votata per appello
nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il
Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una
proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La
mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo
dei componenti della Camera e non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95. Il Presidente del Consiglio dei
ministri dirige la politica generale del Governo e ne è
responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed
amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei
ministri. I ministri sono responsabili collegialmente
degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli
atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento
della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le
attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96. Il Presidente del Consiglio dei
ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal
Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio
delle loro funzioni.
La Pubblica
Amministrazione
Art. 97.
I
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di
legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le
attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98. I pubblici impiegati sono al
servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del
Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per
anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al
diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i
militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed
agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari
all'estero.
Gli organi
ausiliari
Art. 99.
Il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi
stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle
categorie produttive, in misura che tenga conto della loro
importanza numerica e qualitativa. È organo di consulenza
delle Camere e del Governo per le materie e secondo le
funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha
l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione
della legislazione economica e sociale secondo i principi ed
entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100.
Il Consiglio
di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di
tutela della giustizia nell'amministrazione. La Corte dei
Conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli
atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del
bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme
stabiliti dalla legge al controllo sulla gestione finanziaria
degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro
eseguito. La legge assicura l'indipendenza dei due
istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
La
Magistratura
Ordinamento
giurisdizionale
Art. 101.
La
giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici
sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102. La funzione giurisdizionale è
esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle
norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere
istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono
soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari
sezioni specializzate per determinate materie, anche con la
partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione
diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
Art. 103. Il Consiglio di Stato e gli altri
organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la
tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli
interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla
legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei Conti ha
giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle
altre specificate dalla legge. I tribunali militari in
tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge.
In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati
militari commessi da appartenenti alle Forme armate.
Art.
104. La
magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da
ogni altro potere. Il Consiglio superiore della
magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il
procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri
componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati
ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un
terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari
di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici
anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente
fra i componenti designati dal Parlamento. I membri
elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non
sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finche sono
in carica, essere iscritti negli albi professionali, ne far
parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105. Spettano al Consiglio superiore
della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento
giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i
trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari
nei riguardi dei magistrati.
Art. 106. Le nomine dei magistrati hanno luogo
per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può
ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per
tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su
designazione del Consiglio superiore della magistratura
possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di
cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di
università in materie giuridiche e avvocati che abbiano
quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali
per le giurisdizioni superiori.
Art. 107. I magistrati sono inamovibili. Non
possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati
ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del
Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i
motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento
giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della
giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per
diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle
garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme
sull'ordinamento giudiziario.
Art. 108. Le norme sull'ordinamento
giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle
giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse,
e degli estranei che partecipano all'amministrazione della
giustizia.
Art. 109. L'autorità giudiziaria dispone
direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110. Ferme le competenze del Consiglio
superiore della magistratura, spettano al Ministro della
giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia.
Norme sulla
giurisdizione
Art. 111. Tutti
i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla liberta
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o
speciali, e sempre ammesso ricorso in Cassazione per
violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per
le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte
dei Conti il ricorso in Cassazione e ammesso per i soli motivi
inerenti alla giurisdizione.
Art. 112. Il pubblico ministero ha l'obbligo
di esercitare l'azione penale.
Art. 113. Contro gli atti della pubblica
amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei
diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di
giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela
giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a
particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie
di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione
possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei
casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
Le Regioni,
le Province, i Comuni
Art. 114.
La
Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.
Art. 115. Le Regioni sono costituite in enti
autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi
fissati nella Costituzione.
Art. 116. Alla Sicilia, alla Sardegna, al
Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle
d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi
costituzionali.
Art. 117. La Regione emana per le seguenti
materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse
non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello
di altre Regioni:
-
ordinamento degli uffici
e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
-
circoscrizioni comunali;
-
polizia locale urbana e
rurale;
-
fiere e mercati;
-
beneficenza pubblica ed
assistenza sanitaria ed ospedaliera;
-
istruzione artigiana e
professionale e assistenza scolastica;
-
musei e biblioteche di
enti locali;
-
urbanistica;
-
turismo e industria
alberghiera;
-
tramvie e linee
automobilistiche d'interesse regionale;
-
viabilità, acquedotti e
lavori pubblici di interesse regionale;
-
navigazione e porti
lacuali;
-
acque minerali e
termali;
-
cave e torbiere;
-
caccia;
-
pesca nelle acque
interne;
-
agricoltura e foreste;
-
artigianato;
-
altre materie indicate
da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica
possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per
la loro attuazione.
Art. 118. Spettano alla Regione le funzioni
amministrative per le materie elencate nel precedente
articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che
possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle
Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può con
legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni
amministrative. La Regione esercita normalmente le sue
funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni
o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.
Art. 119. Le Regioni hanno autonomia
finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della
Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato delle
Provincie e dei Comuni. Alle Regioni sono attribuiti
tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai
bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le
loro funzioni normali. Per provvedere a scopi determinati,
e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole,
lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi
speciali. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio,
secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.
Art. 120. La Regione non può istituire dazi
d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi
modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le
Regioni. Non puo limitare il diritto dei cittadini di
esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro
professione, impiego o lavoro.
Art. 121. Sono organi della Regione: il
Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il
Consiglio regionale esercita le potestà legislative e
regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni
conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare
proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è
l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della
Giunta rappresenta la Regione: promulga le leggi ed i
regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative
delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle
istruzioni del Governo centrale.
Art. 122. Il sistema d'elezione, il numero e i
casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri
regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio
regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro
Consiglio regionale. Il Consiglio elegge nel suo seno un
presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente ed i
membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i
suoi componenti.
Art. 123. Ogni Regione ha uno statuto il
quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della
Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione
interna della Regione. Lo Statuto regola l'esercizio del
diritto di iniziativa e del referendum su leggi e
provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione
delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo Statuto è
deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.
Art. 124. Un commissario del Governo,
residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle
funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina
con quelle esercitate dalla Regione.
Art. 125. Il controllo di legittimità sugli
atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma
decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti
stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in
determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo
effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame
della deliberazione da parte del Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia
amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito
da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede
diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126. Il Consiglio regionale può essere
sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi
violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo
di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto
analoghi atti o violazioni. Può essere sciolto quando, per
dimissioni o per impossibilita di formare una maggioranza, non
sia in grado di funzionare. Può essere altresì sciolto per
ragioni di sicurezza nazionale. Lo scioglimento e disposto
con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita
una Commissione di deputati e senatori costituita, per le
questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della
Repubblica. Col decreto di scioglimento e nominata una
Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio
regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede
all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e
agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo
Consiglio.
Art. 127. Ogni legge approvata dal Consiglio
regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di
opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione. La legge è promulgata
nei dieci giorni dall'apposizione del visto ed entra in vigore
non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una
legge è dichiarata urgente dai Consiglio regionale, e il
Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e
l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge
approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della
Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli
di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine
fissato per l'apposizione del visto. Ove il Consiglio
regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici
giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di
legittimità davanti alla Corte Costituzionale, o quella di
merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso
di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.
Art. 128. Le Provincie e i Comuni sono enti
autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali
della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
Art. 129. Le Provincie e i Comuni sono anche
circoscrizioni di decentramento statale e regionale. Le
circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in
circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un
ulteriore decentramento.
Art. 130. Un organo della Regione, costituito
nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche
in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti
delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali. In casi
determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di
merito, nella forma di richiesta motivata, agli enti
deliberanti, di riesaminare la loro deliberazione.
Art. 131. Sono costituite le seguenti Regioni:
-
Piemonte;
-
Valle d'Aosta;
-
Lombardia;
-
Trentino-Alto Adige;
-
Veneto;
-
Friuli-Venezia Giulia;
-
Liguria;
-
Emilia-Romagna;
-
Toscana;
-
Umbria;
-
Marche;
-
Lazio;
-
Abruzzi e Molise;
-
Campania;
-
Puglia;
-
Basilicata;
-
Calabria;
-
Sicilia;
-
Sardegna.
Art. 132. Si può con legge costituzionale,
sentiti i Consigli regionali]i, disporre la fusione di Regioni
esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un
milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti
Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle
popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con
referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si
può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i
Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne
facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati
ad un'altra.
Art. 133. Il mutamento delle circoscrizioni
provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito
d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su
iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione,
sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi
istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le
loro circoscrizioni e denominazioni.
TITOLO VI
Garanzie
Costituzionali
Sezione I
La Corte
Costituzionale
Art. 134. La
Corte Costituzionale giudica: sulle controversie relative
alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti,
aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui
conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli
tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse
promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri,
a norma della Costituzione.
Art. 135. La Corte Costituzionale è composta
di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della
Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per
un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed
amministrative. I giudici della Corte Costituzionale sono
scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni
superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari
di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti
anni d'esercizio. I giudici della Corte costituzionale
sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi
dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente
nominati. Alla scadenza del termine il giudice
costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle
funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo
le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in
carica per un triennio, ed è rieleggibile fermi in ogni casi i
termini di scadenza dall'ufficio di giudice. L'ufficio di
giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del
Parlamento, di un consiglio regionale, con l'esercizio della
professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati
dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente
della Repubblica e contro i ministri intervengono, oltre i
giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da
un elenco di cittadini aventi i requisiti di eleggibilità a
senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante
elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei
giudici ordinari.
Art. 136. Quando la Corte dichiara
l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto
avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal
giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La
decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed
ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano
necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Art. 137. Una legge costituzionale stabilisce
le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei
giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie
d'indipendenza dei giudici della Corte. Con legge
ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la
costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le
decisioni della Corte Costituzionale non e ammessa alcuna
impugnazione.
Revisione della
Costituzione. Leggi costituzionali.
Art. 138.
Le leggi di
revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali
sono adottate da ciascuna Camera con due successive
deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono
approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna
Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono
sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla
loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri
di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali. La legge sottoposta a referendum
non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei
voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge e
stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle
Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art. 139. La forma repubblicana non può essere
oggetto di revisione costituzionale.
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